Art. 2.
(Ambiti operativi).

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'erborista prepara i derivati erboristici, denominati «erborati», seguendo i processi tecnologici atti a preservare l'integrità del fitocomplesso della pianta o delle piante officinali.

 

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      2. L'erborista, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, fornisce informazioni sulle piante officinali, sui loro benefìci e sul loro uso all'utente e informa riguardo alle eventuali controindicazioni.
      3. L'erborista svolge la sua attività autonomamente ovvero in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.
      4. L'erborista esercita la sua attività professionale in regime libero-professionale o di dipendenza sia in strutture sanitarie pubbliche o private sia all'interno di strutture imprenditoriali.
      5. È definita attività di erboristeria esclusivamente l'attività professionale imprenditoriale esercitata dall'erborista, comprendente l'attività di commercio al dettaglio di erbe officinali e dei loro derivati nonché di rimedi erboristici preparati secondo le competenze professionali dello stesso erborista.
      6. L'erborista che esercita l'attività definita erboristeria ai sensi del comma 5 può allestire un locale separato dall'area della vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte quale laboratorio annesso all'esercizio di vendita, per svolgere le operazioni di trasformazione e di preparazione erboristiche, proprie della professione, atte a produrre erborati destinati a essere ceduti al consumatore finale, in forma non preconfezionata, nell'ambito dello stesso esercizio. Tale attività di trasformazione e di preparazione di prodotti erboristici non comporta l'obbligo di notifica dei prodotti al Ministero della salute né gli oneri economici connessi.
      7. L'esercizio delle attività di trasformazione e di preparazione svolte nel laboratorio di cui al comma 6 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, previa verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni. Tali attività sono effettuate utilizzando materie prime che devono soddisfare i requisiti di qualità previsti dalla legislazione vigente in materia di norme di buona fabbricazione.
 

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      8. La miscelazione di piante officinali essiccate o parti di esse può essere compiuta dall'erborista direttamente al banco del punto di vendita.